Il GPP
PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL GPP
PRODUZIONE E CONSUMO SOSTENIBILI (SCP)
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Legislazione nazionale

Il legislatore nazionale con il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici, ha recepito le Direttive comunitarie e ha fornito, in qualche passaggio, input ancor più vigorosi di quelli di matrice comunitaria. In particolare l’art. 2 stabilisce la possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela dell’ambiente e della salute e alla promozione dello sviluppo sostenibile” el’art. 68 circa le “Specifiche tecniche” che introduce nel nostro ordinamento l’obbligo di definire le specifiche tecniche “Ogniqualvolta sia possibile”,… “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”.

Con l’emanazione del Decreto Interministeriale di approvazione del Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement, che fa seguito alla delega conferita al governo dall’art. 1, comma 1126 della L. 296/2006 (finanziaria per l’anno 2007), nonché con l’emanazione dei successivi decreti Ministeriali che fisseranno i “Criteri ambientali minimi” per le categorie di beni, servizi e lavori ambito oggettivo d’intervento del Piano d’azione, verrà delineato un quadro di riferimento utile a facilitare l’adozione e l’implementazione di pratiche di GPP sia dal punto di vista tecnico che metodologico.

Nel quadro giuridico nazionale va menzionato anche il D.M. 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”, che, sebbene in vigore, per motivi tecnici e procedurali a tutt’oggi non ha conseguito i risultati attesi. Le norme del Piano d’azione sul GPP potranno essere utile strumento per armonizzare i principi del DM 203/2003 con quelli del Green Public Procurement, che si basa su considerazioni afferenti l’intero ciclo di vita ambientale di beni, di servizi e di lavori e per fornire, ove opportuno, un seguito operativo alle disposizioni del decreto.