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Legislazione europea

La Commissione Europea si è interessata di GPP dalla seconda metà degli anni 90.

Il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea del 1996 ha aperto la strada all’evoluzione delle normative in materia di appalti pubblici (link alla sezione contesto normativo) verso l’integrazione di considerazioni di carattere ambientale.

Il Sesto Programma di Azione per l’Ambiente della Comunità Europea, che delinea la strategia ambientale europea fino al 2010, ha definito il quadro programmatico di intervento sul GPP nel contesto più ampio della strategia di Politica Integrata dei Prodotti (IPP), a sua volta lanciata dal Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai prodotti del 2001. La successiva Comunicazione della Commissione Europea sull’IPP Sviluppare il Ciclo di Vita, del 2003, ha espressamente previsto la necessità per gli stati membri di dotarsi di Piani d’Azione Nazionale per il GPP.

Più in generale, il GPP fa parte della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile, che nella sua versione più aggiornata (Renewed SDS) ha introdotto un obiettivo di “livello medio di GPP” nei paesi membri da raggiungere al 2010 almeno pari a quello dei paesi classificatisi come i più avanzati nel 2005 (come evidenziato dallo Studio Take 5 della Commissione Europea).   E’ importante evidenziare che il GPP è considerato oggi dalle politiche europee non solo come strumento per il miglioramento ambientale ma per stimolare l’innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo. La Strategia di Lisbona, che delinea gli obiettivi e le linee d’azione necessarie a fare della UE l’economia più dinamica e competitiva entro il 2010, si basa su un modello di sviluppo che considera la sostenibilità ambientale uno dei propri pilastri. Diversi documenti prodotti in tale contesto menzionano il GPP, come ad esempio il Rapporto sulla Strategia di Lisbona redatto dal gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok, che sottolinea le potenzialità del GPP in termini di contributo all’innovazione dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica. Inoltre i più recenti atti del Consiglio dei Ministri Europeo hanno impegnato gli stati membri a perseguire politiche di GPP soprattutto in relazione alle problematiche energetiche e dei cambiamenti climatici che tale strumento può contribuire ad affrontare.

Anche nel Piano d’Azione per le Tecnologie Ambientali ETAP, avviato nel 2004 sulla scia della Strategia di Lisbona, si attribuisce al soggetto pubblico il ruolo di stimolo e accelerazione di tali tecnologie, da realizzarsi, tra l’altro, per il tramite della spesa pubblica. 

Sotto il profilo più strettamente giuridico, nel corso del tempo, in modo via via più incisivo, la Commissione Europea in alcuni atti di soft low (per es. linee guida, comunicazioni, indirizzi), ha teso a chiarire le modalità con le quali introdurre la dimensione ambientale negli appalti pubblici e a conferire rilievo sempre maggiore a questi aspetti tecnico- giuridici, in virtù della crescente consapevolezza sui benefici ambientali diretti generati dalla domanda pubblica così orientata e sull’effetto leva che essa determina sul mercato, che rende il GPP strumento strategico per conseguire di obiettivi di sviluppo sostenibile.   Alla pubblicazione del Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’UE: alcuni spunti per il futuro”, (COM (1996) 583), in cui vengono illustrate schematicamente le modalità con le quali introdurre la dimensione ambientale negli appalti pubblici, fa seguito la Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, COM 2001/274, che delinea un quadro maggiormente esaustivo sulle possibilità offerte dal diritto comunitario di integrare le considerazioni ambientali nelle procedure di appalto pubblico.        

La Corte di giustizia ha ulteriormente chiarito queste possibilità specialmente nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 17 settembre 2002 (caso C 513/99 della Concordia Bus Filanda OY Ab vs Finland City Council). La Corte ribadisce infatti la legittimità di introdurre in una gara bandita con la modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri atti a limitare l’impatto ambientale di un bene o di un servizio, purché:

- siano collegati direttamente con l’oggetto dell’appalto;

- non diano alle amministrazioni aggiudicatici una scelta illimitata nell’aggiudicazione del contratto;

- siano espressamente richiamati nella documentazione del bando;

- siano coerenti con i principi fondamentali del trattato, con riferimento appunto al principio di non discriminazione, di cui era stata invocata la violazione nel ricorso.

aggiungendo che “Il principio di parità di trattamento non osta che siano presi in considerazione criteri collegati alla tutela ambientale, per il solo fatto che siano rare le imprese in grado di offrire beni/servizi con quelle specifiche caratteristiche”, come era stato il caso del giudizio in questione.

Parte di questa giurisprudenza è confluita nella Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa “al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori”e nella Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, che “coordina le procedure d’appalto degli enti erogatori dell’acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali” che, facendo numerosi espliciti riferimenti alle considerazioni ambientali, consolidano e completano il contesto legale. In particolare nella Direttiva 2004/18/CE, le citazioni sono contenute nei considerando 1, 5, 6, 27, 29, 33, 43, 44, 46 e negli artt. 23, 26, 27, 48, 53.

La Commissione Europea ha inoltre pubblicato nell’agosto 2004 un manuale per guidare le amministrazioni pubbliche nella realizzazione di strategie di GPP, dal titolo: “Acquistare Verde! Un Manuale sugli Appalti Pubblici ecocompatibili". Tale manuale segue l’impostazione della Comunicazione COM (2001)274, fornendo ulteriori esempi e indicazioni utili per l’attuazione del GPP e rappresenta il documento ufficiale più completo in materia.

Infine, per rispondere più concretamente a tale ricco contesto politico e in relazione agli impegni che via via gli stati membri stanno assumendo in tema di GPP, la Commissione ha emanato la Comunicazione COM 2008/400, che stabilisce precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l’UE.  Si prevede l’emanazione di un Regolamento che renderà più cogente negli stati membri sia i target che i criteri di applicazione del GPP.